STATUTO
“Ente Educativo Monsignor Andrea Ghetti, Baden ente del terzo settore”
in breve
“Ente Educativo Baden ETS”
TITOLO I
Costituzione - Denominazione - Scopo - Durata
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita, con sede in Milano, l’associazione denominata “Ente Educativo Monsignor Andrea
Ghetti, Baden ente del terzo settore”.
L’associazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata “Ente Educativo Baden
ETS”.
La denominazione dell’associazione, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di
ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art. 2 – Finalità
L’associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in
campo socio-culturale ed educativo. In particolare l’Associazione si propone di:
a) raccogliere e diffondere il pensiero e l’opera educativa di Monsignor Andrea Ghetti;
b) richiamare l’attenzione sui problemi giovanili ed educativi in genere;
c) promuovere, sostenere e diffondere il metodo ed il movimento scout;
d) istituire centri di ritrovo, di cultura e di attività per giovani, privilegiando il movimento scout.
L’associazione quale organo di educazione, di formazione permanente non ha scopi di lucro e
intende restare indipendente da ogni corrente politica e/o partitica
Art. 3 – Attività di interesse generale
L’associazione svolge in via principale attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme
particolari che ne disciplinano l’esercizio, aventi ad oggetto:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli
animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, l’Associazione potrà:
1) raccogliere scritti, discorsi, interventi, lezioni, pubblicazioni di Monsignore Andrea Ghetti e
divulgarli, anche tramite proprie pubblicazioni, con particolare riferimento alla sua esperienza
umana, sacerdotale e scout;
2) organizzare e promuovere progetti ed eventi, anche con altri Enti e Istituzioni - pubbliche, del
Terzo Settore o anche private – a livello nazionale e internazionale, di carattere culturale, sociale,
ecclesiale sulle tematiche giovanili, educative, dei diritti, della pace e della solidarietà;
3) promuovere incontri ad ogni livello dei giovani; sia sotto il profilo dell’approfondimento dei
problemi giovanili sia della loro risoluzione e proporre iniziative atte a suscitare conoscenze ed
interesse anche nel mondo ecclesiale alle tematiche educative scout;
4) favorire la formazione continua di educatori e capi-Scout mediante convegni, campi-scuola, corsi
di formazione, seminari eccetera;
5) promuovere ricerche e studi sullo scoutismo, adolescenza, educazione, formazione degli adulti,
organizzando anche in modo strutturato e sistematico le attività tramite tesi, borse di studio, tirocini
in stretto collegamento con il sistema scolastico e universitario;
6) promuovere e gestire centri di documentazione sullo scoutismo e i fenomeni educativi formando
il personale tecnico e favorendone la specializzazione, coordinando i centri esistenti e favorendo la
collaborazione tra di essi e lo scambio culturale e operativo tramite accordi e progetti;
7) procedere alla raccolta, all’archiviazione e alla pubblicazione di materiale e documenti inerenti le
attività di interesse generale realizzate dall’associazione, promuovendo la raccolta di fondi sulla
pubblicazione di atti, raccolte, documenti e riviste, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti.
Art. 4 - Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate ad associati, sostenitori, onorari, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori
ed altri componenti degli organi della associazione.
Art. 5 – Attività diverse
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 3, a condizione che siano
secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge, tenendo conto
dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto
all’insieme delle risorse impiegate nelle attività di interesse generale.
Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere,
promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di
interesse generale.
Art. 6 - La durata dell’associazione è illimitata.
TITOLO II
Associati
Art. 7 – Associati, sostenitori ed onorari
7.1 Sono Associati Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo
Sono Associati Ordinari le persone fisiche e giuridiche che, fattane richiesta, saranno nominate tali
con delibera assunta a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo, senza limitazioni con
riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura. La delibera è
inappellabile.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni,
motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati; chi ha proposto la domanda può,
entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si
pronunci l’assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prima successiva
convocazione.
7.2 Il Consiglio Direttivo può nominare Sostenitori e Onorari dell’Associazione.
Sono Sostenitori dell’Associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche,
giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell’Associazione, vogliano ad essa
contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei
Sostenitori per categorie di contribuzione all’Associazione.
Sono Onorari dell’Associazione, non entrando a far parte della medesima, gli studiosi e le
personalità che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo ed alla promozione della cultura,
nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore
dell’Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività ed acquisito particolari benemerenze per
la sua promozione e valorizzazione.
Art. 8 - Ogni associato, aderente alle finalità dell’associazione si obbliga a rispettare tutti i diritti e
doveri che sostanziano lo statuto, l’eventuale relativo regolamento e le disposizioni, emanate o
emanande, dagli organi sociali di propria competenza.
Ciascun Associato maggiore di età ha diritto di voto per ogni materia riservata dal presente Statuto
all’assemblea: ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali.
Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio
Direttivo.
Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della
quota associativa non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell’Associazione.
Gli Associati devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del
regolamento dell’Associazione, ove approvato.
Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell’associato alla vita
associativa.
Art. 9 - L’Associato che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto il proprio
proposito al Presidente.
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, decide inappellabilmente l’esclusione di associati
con propria deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima
convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reiterato
inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e
non tassativa:
- morosità;
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi
direttivi dell’Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell’Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell’Associazione.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di
appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul
Fondo comune dell’associazione.
Art. 10 – Volontario e attività di volontariato
L’associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere
in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del
bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio
tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità
beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite anche annualmente dal Consiglio
Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o
tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi dell’associazione
nello svolgimento delle loro funzioni.
Il tutto nei limiti e in rispetto a quanto previsto dall’art. 17 D.Lgs 117/2017.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17,
comma 5, del D.Lgs. 117/2017.
TITOLO III
Organi
Art. 11 - Sono organi dell’Ente:
a) l’assemblea generale degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo, ove nominato;
e) il Segretario generale.
Non può essere nominato membro degli organi direttivi dell’associazione, e se nominato decade dal
suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Art. 12 - Tutte le cariche, della durata di un triennio, e tutti gli incarichi associativi sono gratuiti, e
non danno diritto ad indennità né a compensi di sorta, salvo, in base delibera del Consiglio
Direttivo, il rimborso di spese..
È consentita la rieleggibilità.
Il tutto nei limiti e in rispetto a quanto previsto dall’art. 17 D.Lgs 117/2017.
Art. 13 - Assemblea
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, su deliberazione del
Consiglio stesso, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio
decorso e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell’avviso di convocazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente alla convocazione provvederà il Consigliere più
anziano d’età.
L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
La convocazione avviene senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di
avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In
casi di urgenza l’Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati sette giorni
prima della data fissata.
L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso
può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che
questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da
questa.
Ogni Associato maggiore d’età, in regola con l’iscrizione e con i pagamenti, iscritto da almeno
trenta giorni nel libro degli associati, ha diritto ad un voto.
Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento, anche per
delega, di almeno metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli
intervenuti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
L’Assemblea straordinaria dell’associazione in prima convocazione è validamente costituita con
l’intervento, anche per delega, di almeno tre quartidegli associati aventi diritto di voto e delibera con
la maggioranza dei tre quarti degli intervenuti. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente
costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto
e delibera con la maggioranza dei tre quarti degli intervenuti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata
dall’Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il
verbale della riunione.
Art. 14 - L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria delibera su:
a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
b) il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso;
c) l’elezione e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo;
d) la responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;
e) la nomina e la revoca, ove previsto, dell’organo di controllo ovvero il revisore legale dei conti, ai
sensi dell’articolo 21 del presente statuto;
f) l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) l’esclusione degli associati, ai sensi dell’art. 7 del presente statuto;
h) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all’Assemblea.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento, la
trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.
Art. 15 - L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di
cinque ad un massimo di dodici membri compreso il Presidente, scelti anche tra soggetti esterni
all’Associazione, fermo restando che la maggioranza dei Consiglieri deve essere scelta tra gli
associati.
Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una
qualsiasi causa, l’assemblea degli associati dovrà provvedere alla sua sostituzione con altro /i
membro/i alla prima riunione utile.
Le funzioni del Consigliere così nominato cesseranno alla data in cui doveva spirare il mandato del
Consigliere che egli ha sostituito.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell’Ente e si riunisce ogni volta che venga convocato dal
Presidente stesso od anche da almeno la metà dei suoi componenti: la convocazione deve avvenire
con ogni mezzo almeno sette giorni prima della riunione con la precisazione degli argomenti da
trattare.
In caso d’urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per
l’adunanza.
Art. 16 - Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei
suoi componenti; le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
Delle riunioni sarà redatto verbale dal Segretario Generale o da altro consigliere designato.
Art. 17 - Il Consiglio Direttivo:
a) elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario Generale;
b) attua le deliberazioni dell’assemblea ed orienta in armonia con essa l’attività associativa;
c) predispone il conto consuntivo e preventivo da sottoporre all’assemblea unitamente ad una
relazione sull’attività svolta dall’Ente;
d) delibera sulle ammissioni, dimissioni, decadenza ed esclusione degli associati;
e) esercita i poteri in genere in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa (e
ciò in via esemplificativa), la stipulazione, rinnovo, risoluzione di qualsiasi contratto, convenzione
od atto, l’accettazione di tutti gli apporti mobiliari ed immobiliari, fatti all’associazione a qualsiasi
titolo, l’eventuale acquisto di beni immobili nonché la transazione, la nomina di procuratori, nonché
di avvocati alle liti, arbitri e periti;
f) redige ed approva eventuali regolamenti interni;
g) delibera in ogni altra questione concernente l’attività dell’associazione o ad essa sottoposta dal
Presidente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di
rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del
Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 18 - In casi speciali il Consiglio può delegare per determinati atti anche a persona estranea la
rappresentanza dell’associazione mediante procura speciale.
I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico se non sono muniti della firma del
Presidente o di chi ne fa le veci, e della firma del Tesoriere.
Art. 19 - Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione.
Egli esercita un’alta sorveglianza morale ed economica dell’associazione e presiede a tutti gli affari
di amministrazione.
Al Presidente spetta di sottoscrivere tutti gli atti, firmare la corrispondenza di ufficio, promuovere le
deliberazioni del Consiglio e curarne l’esecuzione, nonché di prendere, in caso di necessità ed
urgenza, tutti i provvedimenti che riterrà più opportuni per il miglior andamento dell’istituzione
salvo riferirne al Consiglio in seduta da convocarsi senza indugio.
Art. 20 - In caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne fa le veci con poteri e facoltà del
Presidente medesimo, il Vice Presidente.
Art. 21 – Organo di Controllo
L’assemblea, ove lo ritenga opportuno e in ogni caso ove ne ricorrano i presupposti ai sensi
dell’articolo 30 c. 2 D.Lgs. 117/2017, nomina un organo di controllo, anche monocratico, che resta
in carico per 3 (tre) anni. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice
civile.
I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui
all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i
predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di
legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri
notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l’Assemblea provvederà
alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito
registro.
Art. 22 - Segretario Generale
Il Segretario Generale è responsabile degli uffici dell’associazione, provvede all’esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo in conformità alle direttive del Presidente, attua, nei limiti del
piano di lavoro, l’articolazione della struttura operativa dell’Ente e risponde dell’ordinato e proficuo
svolgimento delle attività associative.
TITOLO IV
Patrimonio - esercizio - Obbligazioni
Art. 23 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua
attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) contributi dei sostenitori;
c) altri contributi pubblici e privati, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, contributi dello
Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, contributi dell’Unione europea
e di organismi internazionali, contributi di Fondazioni bancarie e di altri enti privati;
d) eredità, donazioni e legati;
e) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse della Associazione,
deliberate dagli Organi Direttivi;
f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; tali contributi, per disposizione dell’oblatore,
possono avere una destinazione specifica;
g) attività di raccolta fondi.
Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall’associazione
al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di
lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa,
anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di
modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di
legge.
Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del fondo comune e su eventuali
investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.
L’associazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza,
anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini di perseguire lo scopo di cui all’articolo
2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all’art. 3.
Art. 24 – Esercizio finanziario e bilancio
L’esercizio finanziario ha inizio il 1’ gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio dell’esercizio conclusosi
il 31 dicembre antecedente, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la
definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del bilancio
avverrà entro il 30 giugno.
Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con
l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste
di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle
finalità statutarie.
Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 13 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio potrà
essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui
all’articolo 5 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l’Assemblea
approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.
Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali
emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati dovranno essere in ogni caso
pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.
Art. 25 – Libri obbligatori
L’Associazione deve tenere:
a) il libro degli associati, dei sostenitori e degli onorari;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche
i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, ove nominato ai sensi
dell’articolo 18.
L’Associazione deve tenere inoltre il registro dei volontari, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.Lgs.
117/2017.
Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri, documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri
dell’associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 26 – Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il
patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del dell’Assemblea degli associati, che individua
anche il liquidatore, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore che
svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del
D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VI
Norme generali
Art. 27 - Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le norme previste dal
Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e le disposizioni di legge in materia.
